CER e condomini: come gli amministratori possono aderire nel 2026

Dalla delibera assembleare alla registrazione GSE: guida pratica per portare una Comunità Energetica Rinnovabile nel tuo condominio

Aggiornato al 9 giugno 2026 | Tempo di lettura: 6 minuti

Il governo italiano ha fissato l'obiettivo di raggiungere 15.000 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) attive entro giugno 2026, con una potenza installata di 2.000 MW. Secondo il Ministero dell'Ambiente, i condomini rappresentano uno degli ambiti con il maggiore potenziale di crescita: la presenza di tetti condivisi, la concentrazione di utenze diverse e la possibilità di ottimizzare i consumi collettivi rendono il modello CER particolarmente adatto agli edifici residenziali. Eppure, la maggior parte dei condomini non ha ancora fatto il salto perché mancano informazioni chiare su chi deve fare cosa e come si inizia.

Questo articolo risponde precisamente a questa esigenza: è una guida operativa per gli amministratori di condominio che vogliono valutare, proporre e gestire l'adesione a una CER, spiegando i passaggi concreti, le responsabilità assembleari, gli incentivi disponibili e i documenti richiesti dal GSE.

Impianto fotovoltaico su tetto condominiale per CER
Un impianto fotovoltaico su parti comuni consente al condominio di partecipare a una CER e beneficiare degli incentivi GSE per 20 anni.

Perché il condominio e' il contesto ideale per una CER

Una Comunità Energetica Rinnovabile funziona sulla base di un principio semplice: l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico condiviso viene "virtualmente" distribuita tra i membri che si trovano sotto la stessa Cabina Primaria della rete elettrica. Il GSE (Gestore Servizi Energetici) riconosce un incentivo — la cosiddetta tariffa incentivante — per ogni kWh di energia condivisa tra produttori e consumatori.

Il condominio ha caratteristiche strutturali che lo rendono ideale per questo modello:

Da sapere: La normativa di riferimento e' il D.Lgs. 199/2021 (che recepisce la Direttiva Europea RED II) e il Decreto MASE 414/2023, che definisce le regole operative e le tariffe incentivanti del GSE. Dal 2025 la soglia di accesso ai contributi PNRR e' stata innalzata da 5.000 a 50.000 abitanti, estendendo le opportunita' a oltre il 70% dei comuni italiani.

Il ruolo dell'amministratore: facilitatore, non tecnico

L'amministratore di condominio non deve trasformarsi in un esperto di energia. Il suo ruolo e' quello di facilitatore e coordinatore: raccogliere informazioni, presentare l'opportunita' all'assemblea, gestire la delibera e interfacciarsi con i professionisti del settore. E' un ruolo che si affianca a quello che l'amministratore gia' svolge per la manutenzione straordinaria o la riqualificazione energetica.

Le fasi operative in cui l'amministratore e' coinvolto direttamente sono cinque:

  1. Analisi preliminare: raccogliere i dati di consumo del condominio e verificare la disponibilita' di superficie sul tetto
  2. Convocazione assemblea informativa: presentare il progetto ai condomini con dati concreti su costi, incentivi e risparmio atteso
  3. Delibera assembleare: ottenere l'approvazione con le maggioranze previste dal Codice Civile
  4. Coordinamento tecnico-amministrativo: interfacciarsi con il soggetto responsabile della CER e con gli installatori
  5. Monitoraggio: seguire le prestazioni dell'impianto e la distribuzione dei benefici nel tempo

Come si aderisce: i tre scenari pratici

Non esiste un unico percorso. L'amministratore deve valutare quale dei tre scenari si applica al proprio condominio:

Scenario 1 — Il condominio aderisce a una CER gia' esistente

E' la soluzione piu' semplice. Se nella zona esiste gia' una CER attiva (spesso promossa dal Comune o da una cooperativa energetica locale), il condominio puo' aderire come membro consumatore. In questo caso non e' necessario installare un impianto: basta registrare le utenze condominiali presso il soggetto referente della CER e attendere la comunicazione GSE. Ogni condomino che aderisce riceve una quota degli incentivi annuali.

Scenario 2 — Il condominio installa il fotovoltaico e costituisce una CER

Il condominio installa un impianto fotovoltaico sulle parti comuni (tetto, lastrico solare) e diventa produttore. L'energia prodotta e non autoconsumata viene immessa in rete e condivisa con gli altri condomini-consumatori. In questo caso e' necessario costituire un soggetto giuridico (tipicamente un'associazione o cooperativa) che funga da entita' CER, registrarlo al GSE e avviare la procedura di incentivazione.

Scenario 3 — Piu' condomini dello stesso quartiere si uniscono

Piu' edifici contigui, sotto la stessa Cabina Primaria, costituiscono insieme una CER di quartiere. Questo modello massimizza la diversificazione dei profili di consumo e quindi la quantita' di energia condivisa incentivata. E' la soluzione con il maggiore potenziale di risparmio ma richiede un coordinamento piu' articolato tra gli amministratori coinvolti.

Gli incentivi: quanto guadagna il condominio

Il principale strumento economico e' la tariffa incentivante GSE sull'energia condivisa (EACI — Energia Autoconsumata Collettivamente Incentivata). Per ogni kWh di energia virtualmente condivisa tra produttori e consumatori della CER, il GSE riconosce un importo che varia tra 6 e 12 centesimi di euro, garantito per 20 anni.

Zona geografica Tariffa base (cent/kWh) Maggiorazione (€/MWh) Valore totale indicativo
Nord Italia 6 – 11 +10 €/MWh fino a 120 €/MWh
Centro Italia 6 – 11 +4 €/MWh fino a 114 €/MWh
Sud Italia e Isole 6 – 12 nessuna maggiorazione fino a 120 €/MWh

A questi si aggiungono la valorizzazione dell'energia in eccesso immessa in rete e, per i condomini che installano l'impianto, la riduzione diretta della bolletta per le utenze comuni (ascensori, luci scale, pompe). Un condominio di 20 appartamenti con un impianto da 30 kW puo' generare un risparmio complessivo stimato tra 2.000 e 3.500 euro all'anno, distribuibili tra tutti i partecipanti.

Novita' giugno 2026: Il Decreto-Legge 19/2026 ha rifinanziato le CER con nuovi programmi di sovvenzione gestiti dal GSE, dopo la riduzione del contributo PNRR a fondo perduto avvenuta a novembre 2025. Gli incentivi in conto esercizio (tariffa incentivante) restano invece pienamente operativi.

La delibera assembleare: maggioranze e aspetti legali

La partecipazione del condominio a una CER richiede una delibera assembleare. Dal punto di vista giuridico, si tratta di una decisione che rientra nella gestione delle parti comuni (tetto, impianti condivisi), il che significa che si applicano le regole del Codice Civile sull'amministrazione condominiale.

Per l'installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni con finalita' di CER, la delibera richiede:

L'amministratore deve presentare all'assemblea un computo metrico estimativo, una stima del risparmio atteso, la forma giuridica della CER proposta e i nominativi dei soggetti tecnici incaricati. Una documentazione chiara e trasparente riduce i tempi di approvazione e previene contenziosi successivi.

Documenti richiesti per l'adesione al GSE

Una volta deliberato il progetto, la registrazione presso il GSE richiede la raccolta di specifici documenti. L'amministratore coordina questa fase insieme al consulente energetico o all'installatore:

Domande frequenti

Il condominio puo' aderire a una CER senza installare pannelli solari?

Si. Il condominio (o i singoli condomini) puo' partecipare come membro consumatore a una CER gia' esistente nel quartiere, senza alcun investimento in impianti. In questo caso si riceve una quota degli incentivi GSE sull'energia condivisa, proporzionale ai propri consumi. Non e' necessario essere proprietari di un impianto per beneficiare della CER.

Quanti condomini devono aderire per rendere conveniente la CER?

Non esiste una soglia minima di legge, ma la convenienza aumenta con il numero di partecipanti. Una CER condominiale diventa economicamente significativa a partire da almeno 10-15 unita' abitative, che garantiscono una diversificazione sufficiente dei profili di consumo e quindi una quota alta di energia condivisa incentivata.

L'amministratore ha responsabilita' personali nella gestione della CER?

No, se opera nell'ambito del mandato ricevuto dall'assemblea. L'amministratore agisce come rappresentante del condominio, non come soggetto responsabile della CER. La responsabilita' gestionale spetta all'entita' giuridica costituita (associazione, cooperativa). E' pero' importante che la delibera assembleare sia formalmente corretta e che l'amministratore si faccia affiancare da consulenti qualificati per gli aspetti tecnici e normativi.

Cosa succede se un condomino vuole uscire dalla CER?

La normativa garantisce la libera adesione e la libera uscita. Un membro puo' ritirarsi dalla CER in qualsiasi momento, seguendo le procedure previste dallo statuto interno. L'uscita di singoli condomini non pregiudica la continuita' della CER per gli altri partecipanti, ma puo' ridurre la quota di energia condivisa se il soggetto uscente era un produttore rilevante.

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